Il lungo cammino degli impianti nella prevenzione incendi
Come tutte le misure di prevenzione e protezione antincendio anche quelle riguardanti gli impianti di protezione attiva, intendendo con tale termine gli impianti di controllo ed estinzione dell’incendio, gli impianti di controllo dei fumi e calore, di rivelazione ed allarme, gli impianti elettrici, gli impianti di climatizzazione e condizionamento, hanno subito nel tempo un consolidamento culturale sempre maggiore. Nel passato era usuale preoccuparsi principalmente delle prestazioni trascurando del tutto le norme di progettazione, collaudo e manutenzione atte a garantire le prestazioni richieste. Ad esempio per gli impianti di controllo ed estinzione incendio l’attenzione era rivolta al numero di bocche funzionanti contemporaneamente, al tempo di funzionamento, se l’impianto doveva essere interno o esterno, mentre rari erano i rinvii alle norme tecniche di dimensionamento.
Il primo decreto emanato dal Ministro dell’Interno che ha disciplinato in maniera compiuta gli adempimenti relativi alla presentazione di un progetto di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco porta la data del 04/05/1998. La disciplina contenuta nel decreto riguarda, in termini soprattutto qualitativi, l’individuazione dei pericoli di incendio, la descrizione delle condizioni ambientali, l’individuazione dei rischi di incendio e poi la compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) mediante la descrizione dei provvedimenti di protezione attiva e passiva da adottare nei confronti dei pericoli e dei connessi rischi con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento. Era anche prevista l’indicazione, negli elaborati grafici, delle risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari), degli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici) e dell'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio nonché dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici.
Nell’allegato II del D.M. 04/05/1998 ci si rifà alla legge 46/90 (e al regolamento successivo 447/91) e si parla di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi costituiti dagli impianti:
✓ per l'estinzione degli incendi;
✓ per l'evacuazione del fumo e del calore;
✓ di rivelazione e segnalazione d'incendio. La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo era la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori dovevano essere tenuti dal committente a disposizione di eventuali controlli.
4. Con l’emanazione del D.M. 22/01/2008 n. 37 sono state riordinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici sia pubblici che privati disciplinando in maniera organica la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti. La norma prescrive
l’obbligo del progetto indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio di cui sono al servizio (edifici pubblici e privati ad uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo, ecc.), con la eccezione degli impianti di sollevamento.
Più in particolare gli impianti compresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 37/2008 sono:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Il decreto inoltre precisa quali sono gli impianti di protezione antincendio:
• gli impianti di alimentazione di idranti,
• gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale,
• gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.
Mancano in questa elencazione, cosi come nella legge 46/90 e nel successivo regolamento, gli impianti di controllo dei fumi e del calore e di segnalazione di allarme incendio.
Vengono individuati due livelli di complessità per la progettazione: per gli impianti complessi il progetto sarà a firma di un tecnico iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza mentre per gli impianti più semplici il progetto sarà redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice che deve comunque dimostrare di avere una qualificazione. In questo secondo caso viene prevista una forma di progettazione semplificata. Infatti, l'elaborato tecnico, farà parte della dichiarazione di conformità e sarà costituito dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera (art. 7, comma 2, D.M. n. 37/2008).
Per quello che riguarda strettamente gli impianti antincendio il decreto 37/08 precisa che il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un tecnico iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di protezione antincendio se inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi (allegato I DPR 151/2011);
b) quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4
c) quando gli apparecchi di rilevamento dei fumi o del calore sono in numero pari o superiore a 10.
Viene inoltre precisato che i progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte.
I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base di un modello, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto. Il progetto deve contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Al D.M. 37/2008 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico che completa il lungo percorso iniziato con la legge 46/90, si affianca il decreto del Ministro dell’Interno 20/12/2012 che ha come finalità la disciplina della progettazione, della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tali impianti sono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione di allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale, gli impianti di controllo del fumo e del calore.
Il decreto 20/12/2012 da un lato opera una uniformazione per gli impianti di protezione attiva da prevedersi nelle seguenti attività:
• per le reti idranti:
• per gli impianti sprinkler:
dall’altra introduce nel campo di applicazione gli impianti di controllo del fumo e del calore e di segnalazione di allarme incendio non previsti dal D.M. 37/2008.
Il D.M. 20/12/2012 inoltre stabilisce: per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte che deve essere a firma di un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio. Il progetto dell’impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell’attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Vale la pena osservare la novità che introduce il D.M. 20/12/2012:
Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, secondo l’ingegneria della sicurezza, la documentazione dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio.
Cosi come per gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di
professionista antincendio. Con il decreto del Ministro dell’Interno 03/08/2015, noto come Codice di Prevenzione Incendi, è stato abrogato il D.M. 20/12/2012 per tutte le attività dove il Codice è di applicazione esclusiva. Il Codice di Prevenzione Incendi per quanto riguarda gli impianti richiama nella sostanza quasi tutti i contenuti del D.M. 20/12/2012 e stabilisce:
a) per gli impianti di protezione attiva antincendio previste nelle attività comprese nell’elenco del D.P.R. 151/2011 ci deve essere un progetto a firma di tecnico abilitato o di professionista antincendio. Il codice stabilisce che qualora si faccia riferimento a norme tecniche nazionali o dell’unione europea il progetto è redatto dal tecnico abilitato mentre se si fa riferimento a norme internazionali allora la progettazione dovrà essere fatta da professionista antincendio. Non mi soffermerò sulla regola dell’arte e sulla volontarietà delle norme tecniche che rappresentano un delicato problema giuridico anche in termini di trasferimento di potestà regolative dal pubblico al privato in quanto appare sottile la linea che demarca la prestazione dal dimensionamento. Quello che deve essere documentato nella presentazione di un progetto di prevenzione incendi relativamente agli impianti di protezione attiva è scritto nell’allegato I al D.M. 07/08/2012 e cioè:
- l’indicazione delle norme di progettazione seguite,
- le prestazioni dell’impianto,
- le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc.),
- le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione,
- l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.
Il D.P.R. 151/2011 ha introdotto nei procedimenti di prevenzione incendi la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) da presentarsi ad opera realizzata. Nell’asseverazione da allegare alla SCIA (da effettuare secondo le indicazioni del D.M. 07/08/2012) il professionista, deve comprovare mediante certificazioni e dichiarazioni che gli impianti di protezione attiva sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Tale comprovazione è costituita dalla dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008. Il progetto dimensionale e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando dei Vigili del Fuoco. Qualora l’impianto non ricada tra quelli previsti dal D.M. 37/2008 (es. impianto di controllo fumo e calore) dovrà utilizzarsi il modello predisposto dal CNVF mod. PIN 2.4 che ripropone nella sostanza il modello dell’allegato I del D.M. 37/2008. Anche in questo caso il progetto dimensionale e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando dei Vigili del Fuoco.
10. A completamento, ed in linea con quanto già previsto dal D.M. 20/12/2012, il Codice di prevenzione incendi stabilisce che per gli impianti di protezione attiva e i componenti di impianti, non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni (gli impianti di controllo di fumo e calore), la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. Il codice però introduce l’obbligo della progettazione da parte di professionista antincendio tutte le volte che si adotta una soluzione alternativa ovvero si utilizzi l’ingegneria della sicurezza. Vale la pena soffermarsi ancora un attimo sulla manutenzione.
Infatti il D.M. 37/2008 stabilisce che il committente è tenuto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate e il proprietario dell'impianto ad adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate; poca enfasi viene data alla manutenzione ordinaria. Il D.M. 20/12/2012 è più puntuale e prescrive che la manutenzione venga effettuata da personale esperto.
Il carattere della manutenzione verrà ulteriormente precisata da uno dei decreti che sostituiranno il D.M. 10/03/1998 che stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati per i quali sono previste specifiche modalità di qualificazione. Si viene in tal modo a completare il quadro disegnato dalla legge 46/90 dando in tal modo rilievo al sistema di gestione della sicurezza previsto al capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi.
Infatti, sebbene sia compito della ditta installatrice degli impianti predisporre il manuale d’uso e manutenzione, rimane in capo al titolare dell’attività la sua programmazione e le procedure per l’esecuzione.
Al termine di questo breve riepilogo delle normative sugli impianti alle quali si potrebbe aggiungere la legge 186/1968 sugli impianti elettrici o la legge 1083/1971 sugli impianti alimentati a gas una domanda viene spontanea: cosa è cambiato in questi ultimi 30 anni in cui vi è stata una sostanziale continuità regolatoria nella progettazione e certificazione degli impianti? Come si è detto all’inizio di queste riflessioni, negli anni passati l’attenzione del tecnico antincendio era mirata alle prestazioni che l’impianto doveva assicurare e la conseguente certificazione si basava proprio su quelle caratteristiche. Le norme di progettazione e realizzazione degli impianti erano praticamente assenti. All’inizio degli anni 90 in seguito alla legge 46/90 vi fu un accordo VVF-UNI per la stesura delle prime norme tecniche nel settore antincendio. L’influsso della normazione dell’Unione Europea, l’apertura a nuovi sistemi normativi si fece strada la consapevolezza di dover separare le regole prestazionali dalle norme progettuali portando al consolidamento dell’attuale sistema regolatorio. Un sistema che richiede un’aumentata sensibilità e preparazione del tecnico di prevenzione incendi che nel momento in cui si occupa delle prestazioni degli impianti di protezione attiva, dovendo indicare le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali, l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività, deve necessariamente raccordarsi con il progettista degli stessi con il quale, ed insieme all’impresa che li dovrà realizzare, ha anche il compito di progettare il sistema di manutenzione. Una progettazione integrata che necessariamente deve iniziare con l’inizio della progettazione dell’opera in cui le varie specializzazioni: architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza abbiano pari dignità e attenzione. Le norme citate ed il lungo tempo trascorso indica che oggi è necessario consolidare la cultura della progettazione che è fatta di conoscenza e studio, di norme, di controlli e di sanzioni. Emerge sempre con più evidenza il grande cambiamento in corso nell’ambito della prevenzione degli incendi: il progettista singolo che si occupava solo della “pratica antincendio” non esiste più e diventa sempre più alieno nella complessità tecnologica del presente.